Nuova ZTL in via Maffioli e via Serradesca, cosa cambia

Accolte le richieste dei residenti della zona: l'eccessivo traffico di attraversamento del mattino rendeva malagevole e pericolosa la circolazione pedonale, ciclabile ma anche veicolare in via Maffioli/Serradesca.

Per garantire la sicurezza dei veicoli e dei pedoni in transito, Sindaco e Giunta Comunale hanno ritenuto opportuno accogliere la richiesta di limitazione della circolazione in via Maffili/Serradesca con istituzione di una zona a traffico limitato nei giorni feriali dalle ore 07,00 alle ore 09,00.

Tali limitazioni hanno lo scopo di garantire la la sicurezza della circolazione stradale che, dai rilievi fatt, vede in quella zona il transito di circa 200 veicoli  nella fascia del mattino, tra le ore 07,00 e le ore 9,00 (probabilmente per evitare la viabilità provinciale congestionata)

Da oggi quindi:

- è istituita una nuova ZTL lungo la via Maffioli, dall’intersezione con via Collina Alta all’intersezione con via Serradesca e lungo la via Serradesca, dall’intersezione con via Maffioli all’intersezione con via Sporla;

- è in vigore il divieto di circolazione dei veicoli a motore lungo la via Maffioli e via Serradesca, ad eccezione dei veicoli autorizzati nei giorni feriali (da lunedì a venerdì), dalle ore 07:00 alle ore 09:00, (eccetto nel periodo dal 01.07 al 31.08 di ogni anno).

Sono istituiti lungo le citate vie altresì:

- il limite di velocità di 30 Km/h;

- il divieto di transito per i veicoli aventi m.c.p.c. superiore a 3,5 t., con esclusione dei veicoli in servizio di emergenza o soccorso e di pubblica utilità o dotati di specifiche autorizzazioni.

ACCESSO E TRANSITO ALL’INTERNO DELLA Z.T.L.

Per non incorrere nelle sanzioni previste per il transito non consentito, i conducenti dei veicoli a motore dovranno avere con sé in caso di controllo, un documento di identità in corso di validità e/o autocertificazione antecedente il transito.

Si intendono autorizzati coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito precisati:

- I residenti nella ZTL, per i quali non serve alcuna certificazione, basta il documento di identità;

- Coloro che, pur non essendo residenti anagrafici, siano in grado di dimostrare l'effettiva e abituale dimora nella Zona a Traffico Limitato nonché coloro che, parenti di residenti, per periodi limitati di tempo, si trovino nella necessità di dimorare presso l'abitazione dei congiunti, indicando il periodo esatto di permanenza (autocertificando dette condizioni), potrà essere concessa un'autorizzazione per un solo veicolo;

- I titolari e i dipendenti dei pubblici esercizi e dei negozi di vicinato, all’interno della ZTL, per ragioni strettamente legate alla attività;

- I proprietari di terreni, di box, di posto auto, gli affittuari e/o ai titolari di contratto d'uso di box o posto autovettura a qualsiasi titolo;

- Gli artigiani o ditte che effettuano interventi professionali di pronto intervento o a domicilio, nei pressi del luogo dell’intervento;

- I veicoli diretti alle strutture ricettive ricadenti nella ZTL;

- In occasione di manifestazioni ed iniziative su aree pubbliche, regolarmente autorizzate o altre attività rivolte al pubblico, possono essere rilasciati permessi temporanei limitati alle esigenze organizzative.

- Il Comando di Polizia Locale è preposto alla gestione delle autorizzazioni. Il Responsabile, in tutti i casi di comprovata necessità, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei di durata indicata, motivata e ben documentata nella domanda, anche per ragioni eventualmente non contemplate nel presente regolamento.

- Lo stesso ufficio, in casi contingibili ed urgenti, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei su richiesta verbale e senza particolari formalità, che dovranno essere regolarizzate entro il successivo primo giorno feriale utile. È autorizzato il rilascio di permessi per un periodo limitato, in casi di necessità immediatamente constatabile e non differibile, nonché per veicoli che trasportino malati e persone infortunate o con ridotte capacità di deambulazione dirette presso ambulatori medici o abitazioni e per veicoli di imprese che debbano effettuare interventi di necessità.

 

Veicoli che possono circolare in ZTL senza specifiche autorizzazioni

- All’interno della ZTL possono circolare senza obblighi e limitazioni i veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Giudiziaria, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, della Protezione Civile, nonché le autoambulanze, i veicoli di Istituti di Vigilanza identificabili dalla scritta di appartenenza per espletamento del servizio in siti ricompresi nella ZTL e, in genere, i mezzi impegnati in operazioni di emergenza;

- Possono circolare senza necessità di permesso i velocipedi, i veicoli di proprietà o a servizio dell’Amministrazione Comunale;

- Possono circolare le seguenti categorie di veicoli: appartenenti ad enti pubblici per motivi di servizio, i veicoli a propulsione elettrica o ibrida (rif. art. 7 comma 9 bis D.Lgs. 30.04.1992 n.285 così come modificato dall'art. 1, comma 103, legge n. 145 del 2018), taxi e autoveicoli a noleggio con conducente, i veicoli di aziende distributrici di prodotti farmaceutici e ditte che svolgono servizio di consegna domiciliare di farmaci/presidi salvavita (es: ossigeno terapia), veicoli muniti di contrassegni rilasciati alle persone disabili o al servizio di persone invalide e veicoli di associazioni per assistenza a persone bisognevoli, di medici e personale infermieristico per assistenza a domicilio.

Sanzioni

Ai trasgressori verranno applicate le procedure sanzionatorie previste dal Codice della Strada per le violazioni ad esso attinenti, nonché quelle previste dal Codice Penale o dalla Leggi speciali per le falsità documentali (esibizione, uso o creazione di atti falsi in tutto o in parte) o per la mendacità nelle dichiarazioni e/o attestazioni.

Qui l'ordinanza completa.

 

 

A chi rivolgersi

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